(massima n. 1)
Il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur onerato della prova di impossidenza di alcuna sostanza od alcun reddito, non č tenuto a darne dimostrazione documentale essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, e che dimostri l'idoneitā della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma restando la possibilitā di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'ingiustificatezza della domanda.