(massima n. 1)
Nel contratto d'opera — caratterizzato dall'autonomia del prestatore d'opera nella scelta dei mezzi e nell'organizzazione della propria attività volta al conseguimento dell'opus — non trovano applicazione le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né la norma di cui all'art. 2087 c.c., la quale, integrando le richiamate leggi speciali, impone all'imprenditore la adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; con la conseguenza che, nell'indicato contratto, non è ipotizzabile un generale dovere di controllo del committente, in ordine all'attitudine del prestatore, all'efficacia o adeguatezza dell'organizzazione da lui predisposta e delle concrete modalità di svolgimento dell'opera. (Nella specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito — che aveva ritenuto il committente responsabile di aver consentito la esecuzione del montaggio di una parete in legno di uno stand fieristico ad un artigiano, privo dei mezzi necessari — per non avere adeguatamente accertato le caratteristiche e le modalità di esecuzione dell'opera, alle quali ricondurre un dovere di controllo del committente).