(massima n. 1)
Agli effetti della determinazione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, o dell'assegno divorzile, la circostanza che il coniuge avente diritto all'assegno conviva more uxorio con un terzo può spiegare rilievo in quanto si traduca in una obbligazione naturale del convivente, il cui adempimento riduca od escluda la situazione di bisogno del coniuge separato o divorziato. Ai fini dell'onere della prova spetta peraltro al coniuge tenuto al mantenimento dimostrare la predetta circostanza riduttiva od estintiva del proprio obbligo.