(massima n. 1)
In tema di IVA, ai fini dell'applicabilitą del regime speciale previsto dall'art. 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 per i produttori agricoli, il criterio della provenienza prevalente dei prodotti dalla coltivazione del fondo, enunciato dall'art. 2135 c.c. con riguardo alle attivitą connesse, trova applicazione solo alle annualitą successive all'entrata in vigore del d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 che ha modificato l'art. 2135 cit., mentre per le annualitą precedenti si applica il testo originario della disposizione, che qualificava come imprenditore agricolo chi esercitasse un'attivitą diretta alla coltivazione del fondo, facendo, dunque, esclusivo riferimento alla natura dell'attivitą svolta.