(massima n. 1)
A norma dell'art. 2135 c.c. nel testo, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al d.l.vo 18 maggio 2001, n. 228 č qualificabile come attivitā agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha, invece, carattere commerciale o industriale ed č, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attivitā che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilitā del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente e congruamente motivata la decisione della corte territoriale che aveva qualificato come commerciale e, quindi, soggetta a fallimento, l'attivitā dell'associazione di cerealicoltori che, oltre a non svolgere in via diretta alcuna attivitā propriamente agricola, raccoglieva in modo sistematico, con personale ed ausiliari, i mezzi finanziari per i propri associati, anticipando ad essi i contributi pubblici e commercializzando in proprio partite di grano e concimi).