(massima n. 1)
L'allevamento di cavalli da polo non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 cod. civ. e, per la sua autonomia rispetto allo sfruttamento del terreno, non presenta alcun collegamento con l'utilizzazione del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la restituzione di un fondo ceduto in affitto per la suddetta attività non può qualificarsi affitto agrario ma concerne, invece, un normale rapporto locativo devoluto alla competenza del tribunale ordinario e non delle sezioni specializzate agrarie.