(massima n. 1)
Gli interessi e la rivalutazione sul t.f.r. spettante al lavoratore decorrono dalla data di cessazione del rapporto lavorativo, con la quale — secondo la disciplina risultante dagli artt. 2120 c.c. e 429 c.p.c. (non derogabile neanche dalla contrattazione collettiva) — coincide il momento di maturazione del credito, a prescindere dalla sua liquidità; né rileva che, a tale data, il datore di lavoro abbia eseguito pagamenti parziali in base alle componenti del t.f.r immediatamente quantificabili, posto che, anche in tali ipotesi, in sede di determinazione complessiva e definitiva delle spettanze del lavoratore devono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione sull'integrale ammontare del t.f.r. dalla medesima data di cessazione del rapporto (fattispecie relativa alla decorrenza del t.f.r. corrisposto ai dipendenti della Fiat Auto ex art. 23 C.C.N.L. del 5 luglio 1994).