(massima n. 1)
Il compenso per il lavoro svolto nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali in modo ininterrotto va calcolato, a norma dell'art. 2121 c.c., nelle indennità di fine rapporto, presentando, oltre ai requisiti della determinatezza e della continuità, anche quello della obbligatorietà, poiché, nel mentre l'accordo relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle suddette festività, non è invalido, l'invalidità di quello avente ad oggetto la rinunzia del riposo settimanale non esclude, ai sensi dell'art. 2126 secondo comma c.c., l'obbligo dell'imprenditore di corrispondere la retribuzione del lavoro effettivamente svolto di domenica. Il suddetto compenso, ove sia commisurato ad una retribuzione mensile fissa e predeterminata e presenti, quindi, un carattere di variabilità, dipendente soltanto dal fatto, puramente estrinseco, della diversa distribuzione delle domeniche e delle festività nei vari mesi dell'anno, deve essere computato nel calcolo delle indennità di fine rapporto in base alla media dell'ultimo anno di servizio e non a quella dell'ultimo triennio, come, invece, prescritto dall'art. 2121 c.c. con esclusivo riferimento ai compensi, la cui variabilità abbia carattere intrinseco.