(massima n. 1)
La computabilitą del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione dell'indennitą di anzianitą presuppone la continuitą di tale lavoro, che deve essere provata dal lavoratore, ma non ne implica una preventiva pattuizione né la predeterminazione o predeterminabilitą secondo parametri prefissati; restando esclusi dalla detta computabilitą i compensi per quelle prestazioni a carattere saltuario o non continuativo, i quali, pertanto, nell'ipotesi in cui il compenso globale per il lavoro straordinario riguardi sia prestazioni continuative che prestazioni non continuative (nella specie, cosiddetti picchi anomali), debbono essere scorporati dal compenso per straordinario computabile al fine della determinazione dell'indennitą di anzianitą. La computabilitą, a tale scopo, del compenso per lavoro straordinario continuativo riguarda detto compenso nella sua interezza, e non gią la sola percentuale di maggiorazione per lo stesso straordinario, essendo nulle eventuali clausole derogatrici del principio di onnicomprensivitą adottato dagli artt. 2120, comma terzo, e 2121, comma primo, c.c. (nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982).