(massima n. 1)
Per il computo dell'indennità di anzianità, prevista dall'art. 2120 c.c. nel testo previgente, e del Tfr, previsto dall'art. 2120 c.c. nel testo vigente, il legislatore ha assunto come parametro di riferimento una nozione di retribuzione onnicomprensiva. Perciò nella predetta base di calcolo va incluso il compenso per lavoro straordinario anche se di ammontare variabile; infatti il carattere continuativo di cui all'art. 2121 primo comma c.c., o quello non occasionale introdotto nel nuovo testo dell'art. 2120 secondo comma c.c., si riferisce all'esistenza della prestazione straordinaria e non alla sua cadenza temporale, che può essere anche periodica (e non in senso assoluto), perché espletata per organizzazione del lavoro e quindi non imprescindibile o fortuita. Per il computo del suddetto compenso, in assenza di norme collettive, il giudice è svincolato da rigidi criteri di calcolo (come quello dell'importo minimo costantemente percepito dal lavoratore o quello dell'ultimo compenso prima della cessazione del rapporto o quello della media dei compensi dell'ultimo triennio, applicando analogicamente il criterio previsto dall'art. 2121 secondo comma c.c.) e può procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. scegliendo eventualmente medie aritmetiche riferite non necessariamente ad un arco di tempo triennale se non rilevante per il riconoscimento del requisito della continuità della prestazione.