(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del carattere costante e sistematico del lavoro straordinario, computabile nella indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 c.c. (nel testo originario), devono concorrere due condizioni, dovendosi verificare, da un lato, la regolarità o frequenza o periodicità della prestazione, da valutarsi con riguardo al suo ripetersi con costanza e uniformità per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa, e, dall'altro, la ragionata insussistenza dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà della prestazione stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza impugnata che aveva desunto il carattere di continuità del lavoro straordinario dal rapporto di consequenzialità tra funzionalità del servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e le esigenze aziendali che avrebbero reso strutturalmente e stabilmente necessario lo straordinario, senza peraltro accertare quali fossero le mansioni del lavoratore e il rapporto esistente tra queste e la concreta organizzazione dell'attività del datore di lavoro).