(massima n. 1)
Con riguardo ad un rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della L. 29 maggio 1982, n. 297 — relativamente al quale la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982 deve essere effettuata in base al principio dell'onnicomprensività, confluendo poi il risultato di tale calcolo nel trattamento di fine rapporto previsto dalla legge citata —, ove occorra stabilire se tale trattamento, determinato convenzionalmente, sia più favorevole di quello legale, devono considerarsi comprese nel primo anche quelle erogazioni collegate, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già alla data sopra indicata, bensì ad un momento successivo, e cioè nel vigore della nuova normativa, in quanto anche esse concorrono a comporre, in via integrativa, il trattamento convenzionale di fine rapporto rientrando nella previsione di cui all'art. 4, comma 5, della L. n. 297 del 1982. (Nella specie l'impugnata sentenza aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore concernente la determinazione legale dell'indennità di anzianità con il computo delle indennità di trasferta forfettaria, e auto-moto nonché del compenso per lavoro straordinario; la Suprema Corte ha cassato la decisione osservando che nel confronto fra trattamento legale e trattamento convenzionale doveva considerarsi in quest'ultimo l'erogazione di quattro mensilità di retribuzione collegata alle dimissioni del lavoratore intervenute nel vigore della L. n. 297 del 1982).