(massima n. 1)
Le clausole della contrattazione collettiva nulle per contrasto con gli artt. 2120 e 2121 c.c. (testo previgente) devono ritenersi inefficaci anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, benché questa espressamente abiliti l'autonomia collettiva a derogare alla nozione legale di retribuzione da prendersi a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia in base al dato letterale della statuizione, da parte della nuova legge, della nullitą delle pattuizioni collettive in materia e della sostituzione di diritto delle stesse con la nuova disciplina legale, sia in base alla considerazione che la legge, nel consentire alle parti sociali di derogare alla nuova normativa, muove dal presupposto che esse, nel convenire la disciplina difforme da quella legale, abbiano presente proprio tale sua funzione derogatoria.