(massima n. 1)
La clausola di un contratto collettivo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297, la quale, escludendo dal computo dell'indennitą di anzianitą il compenso per il lavoro straordinario sia affetta da nullitą per contrasto con l'art. 2120 c.c. nel testo allora vigente, non rivive a seguito della eliminazione di tale contrasto disposta dalla stessa L. n. 297, essendo una tale reviviscenza incompatibile con la radicale inidoneitą. del negozio nullo a produrre effetti (dal che consegue, altresģ, l'inapplicabilitą del principio di conservazione del negozio) e richiedendosi, al fine di rimuovere la suddetta nullitą, una nuova dichiarazione di volontą resa nel vigore della nuova legge e produttiva di effetti solo dal momento della sua manifestazione.