(massima n. 1)
La nuova disciplina dei trattamento di fine rapporto, introdotta dalla legge n. 297 del 1982, non soltanto si applica a tutte le indennità di fine rapporto comunque denominate e da «qualunque fonte disciplinate» (e quindi anche agli accordi individuali), ma è dotata di efficacia assolutamente inderogabile, sia in melius sia in peius. Ciò vale non soltanto nell'ambito dell'autonomia collettiva — alla quale è lasciata ampia discrezionalità solo nella determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr — ma anche in quello dell'autonomia individuale. Conseguentemente tutti i patti o le condizioni che prevedono indennità delle quali non risulta un'autonoma causa che possa consentire il riconoscimento di una funzione diversa dal tfr restano comunque travolti dalla nullità disposta in via generale dall'art. 4 della legge n. 297 cit. (Fattispecie relativa ad una indennità, priva di autonoma causa, corrisposta in un primo momento come incentivo all'esodo, in adempimento di accordi sindacali, e successivamente in spontanea osservanza di una prassi aziendale).