(massima n. 1)
In tema di indennitą di fine rapporto, il confronto tra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall'art. 1419 c.c., impone la considerazione unitaria, nell'unico istituto dell'indennitą stessa, di tutte le disposizioni che incidono sia sulla determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che anche queste, sebbene collegate a specifiche previsioni di attribuzione, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dalla integrale applicazione della norma di legge. Tale principio č tuttavia applicabile solo se, all'esito dell'operazione di ermeneutica contrattuale, che deve compiere il giudice del merito, si giunga a qualificare la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre l'individuazione di un titolo diverso e autonomo conduce alla conseguenza che il datore di lavoro deve corrispondere sia il trattamento di fine rapporto (calcolato ai sensi di legge), che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'istituto delle quattro mensilitą aggiuntive previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti elettrici dell'Enel, aveva, con motivazione sufficientemente e logicamente argomentata, ritenuto che l'erogazione aggiuntiva corrisposta ai sensi dell'art. 43 del citato CCNL fosse istituto non ricollegato in via generale alla risoluzione del rapporto, ma collegato a casi particolari individuati dal medesimo art. 43, ed aveva in tali casi rinvenuto i. titolo autonomo necessario per ricondurre l'erogazione stessa nell'ambito delle previsioni dell'art. 4, comma quinto, della legge n. 297 del 1982, che fa salve le indennitą corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennitą di anzianitą, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate).