(massima n. 1)
In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio, secondo il quale la baie di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo, purché tale deroga sia espressa in modo chiaro ed univoco, secondo l'interpretazione del contratto collettivo sul punto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che il c.c.n.l., per i dipendenti pendenti dalle aziende grafiche 31 ottobre 1992, nella specie applicabile, — che richiama quanto percepito dal lavoratore in relazione all'orario normale ai fini della definizione della retribuzione — si riferisse a vari istituti contrattuali ma non prendesse espressa deroga al principio legale di onnicomprensività previsto ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, con la conseguente computabilità nella base di calcolo di questo istituto dei compensi percepiti per lavoro straordinario obbligatorio e continuo).