(massima n. 1)
L'art. 2120 c.c. nel testo modificato dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito per la determinazione del trattamento di fine rapporto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva della normativa precedente, fondata sulla continuitą, quella diversa e pił ampia della non occasionalitą, che, attenendo non alla frequenza dell'erogazione ma all'omogeneitą del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro consente di comprendere anche indennitą non continuative, purché non occasionali.