(massima n. 1)
La nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell'art. 2120 c.c. vigente č pił rigorosa, in favore del lavoratore, di quella precedente, in quanto prescinde dalla ripetitivitą regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali; prestazione occasionale, infatti, č solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, mentre, all'opposto, la prestazione espletata con frequenza, ma non necessariamente con periodicitą assoluta, e che sia connessa alla particolare organizzazione del lavoro, rileva ai fini del calcolo suddetto.