(massima n. 1)
La nozione legale di retribuzione — da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'art. 2120 c.c., come novellato dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982) — comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese — fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare anche in pejus, la nozione legale di retribuzione.