(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e della pensione aziendale - che il datore di lavoro ha equiparato al trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - vanno inclusi nella base di calcolo anche gli emolumenti istituiti dalla contrattazione aziendale (dovendosi ritenere che i contratti aziendali possano rientrare tra i contratti collettivi di lavoro cui fa riferimento l'art. 15 della legge n. 1077 del 1959), in quanto corrisposti in modo fisso e continuativo in relazione alla natura del compenso, benché essi non siano previsti dalla contrattazione nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ammesso la computabilitą, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e della pensione aziendale prevista dal contratto aziendale per i dipendenti dell'ARIN - azienda risorse idriche di Napoli della retribuzione in natura corrisposta al lavoratore ragguagliata al valore locativo dei beni immobili concessigli in godimento).