(massima n. 1)
Il principio secondo cui la determinazione del t.f.r. va fatta secondo i criteri previsti dall'art. 2120 c.c. č del tutto inderogabile dalle parti, con la conseguenza che vanno inclusi nella base di calcolo tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, e quindi tutte le voci erogate con l'imputazione "retribuzione" o equivalente, che abbiano carattere di controprestazione compensativa, anche se siano in sé disponibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria l'inclusione nella base di calcolo del t.f.r. dell'indennitā estero corrisposta al dipendente, pur trattandosi di emolumento disponibile dal lavoratore per la parte eccedente il minimo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva).