Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilitā, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di etā perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani č punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilitā a terzi, accolgono stranieri minori di etā in illecito affidamento con carattere di definitivitā. La condanna comporta l'inidoneitā a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacitā all'ufficio tutelare.