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Articolo 49 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Disciplina transitoria per l'esame

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 49 Legge professionale forense

1. Per i primi dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti(1)(2)(3)(4).

Note

(1) Comma così modificato dall’art. 2-ter, comma 1, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, dall’art. 10, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3-quater, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 8, comma 4-quater, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.
(3) Comma modificato dall'art. 8, comma 4-ter, lettera b) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 11, comma 6-quater del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.