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Articolo 38 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Eleggibilità e incompatibilità

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 38 Legge professionale forense

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Consulenze legali
relative all'articolo 38 Legge professionale forense

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. B. chiede
mercoledì 09/11/2022 - Campania
“Vorrei conoscere il regime di compatibilità tra diversi praticantati.
Vista la compatibilità tra la pratica forense e notarile e vista anche la compatibilità tra i tirocini di Esperto contabile, Commercialista e Revisore tra loro, assumendo che si posseggano i titoli accademici richiesti, si chiede se vi sia compatibilità tra la pratica notarile (di 18 mesi) ed uno - o più - dei seguenti:
- tirocinio per Revisori legali (di durata triennale)
- tirocinio per Esperti contabili (di 18 mesi)
- tirocinio per Dottori commercialisti (di 18 mesi)

E' possibile cioè svolgere in contemporanea la pratica notarile con anche solo uno dei suddetti praticantati?”
Consulenza legale i 17/11/2022
Per riscontrare il quesito del cliente, si evidenzia in premessa che:
  1. la pratica notarile è disciplinata dalla Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.;
  2. il tirocinio da revisore legale è disciplinato dal D.Lgs del 27 gennaio 2010, n. 39 e dalle determine della Ragioneria Generale dello Stato (i.e. la determina del 23 febbraio 2018 (“LINEE GUIDA per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l’ammissione all’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale - Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l’ammissione all’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale”);
  3. il tirocinio per accedere alle professioni di commercialista ed esperto contabile è disciplinato dalle seguenti normative:
  • D. Lgs. 28 giugno 2005, N. 139 (“Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”).
  • Decreto MIUR N. 143 2009 (“Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42,comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”).
  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  • DL 1 del 24.1.2012.
  • D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n. 137, (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”).
A tutti i sopra elencati tirocini si applicano le disposizioni generali di cui dall’art. 1 all’art. 8 del D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137 nonché dai regolamenti emanati dalle sezioni locali degli ordini professionali di riferimento.
A seguito di una generale analisi delle normative di livello nazionale, non si rileva alcun profilo di incompatibilità tra lo svolgimento contemporaneo tra il tirocinio professionale notarile e gli altri tirocini menzionati dal cliente.

Pertanto, lo svolgimento contemporaneo dei praticantati deve essere ritenuto legittimo a patto che il tirocinante possieda i requisiti accademici necessari per accedere ai praticantati e che siano rispettati i requisiti minimi di frequenza previsti dai regolamenti delle rispettive sezioni degli ordini professionali locali.