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Articolo 263 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ruolo degli amministratori giudiziari

Dispositivo dell'art. 263 Legge fallimentare

Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.

Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.

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