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Articolo 247 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Delegazione dei creditori

Dispositivo dell'art. 247 Legge fallimentare

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

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