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Articolo 221 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento con procedimento sommario

Dispositivo dell'art. 221 Legge fallimentare

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Ratio Legis

Norma la cui applicazione andrà pian piano a scadere, in quanto la riforma del 2006 ha abrogato il procedimento sommario.

Massime relative all'art. 221 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 972/1967

L'attenuante di cui all'art. 221 legge fallimentare spetta all'imputato di bancarotta solo se il fallimento si applica al procedimento sommario, disposto dal tribunale con la stessa sentenza che dichiara il fallimento o con decreto successivo. Ove, pertanto, il giudice penale accerti che effettivamente il passivo consente il procedimento sommario, deve sospendere il processo, attendendo che il tribunale fallimentare proceda alle necessarie verifiche e provveda in conseguenza, ma non può, indipendentemente dagli accertamenti del giudice civile, ritenere applicabile il procedimento sommario e concedere l'attenuante.

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