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Articolo 178 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Adesioni alla proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 178 Legge fallimentare

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti (1).

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale (3). Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.

Note

(1) L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(2) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha sancito l'obbligo di comunicazione agli assenti, prima non sussistente.
Va notato che il giudice ha piena discrezionalità nel decidere se rinviare a successiva udienza il compimento delle operazioni.
(3) Anche l'ultimo comma è stato modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
Il legislatore ha invertito la norma precedente, che prevedeva la corrispondenza tra mancato esercizio del diritto di voto e rifiuto della proposta di concordato preventivo: oggi, il creditore che non esprime il proprio voto entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale si considera consenziente (meccanismo di silenzio-assenso).

Ratio Legis

La norma, che disciplina l'attività di verbalizzazione del voto, è stata mutata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134: in particolare, si è previsto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressione del voto da parte di un creditore.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

15 L’articolo 15 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo IV della legge fallimentare.
La norma di cui all’articolo 178, quarto comma, del r.d. ha subito un’integrazione – da parte del comma 2 – al fine di chiarire in modo espresso, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che, ai fini del computo delle maggioranze, si debba tenere conto dei voti pervenuti nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori.

Massime relative all'art. 178 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13282/2000

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non abbiano partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. (sede preposta naturaliter alla risoluzione delle eventuali contestazioni) è consentita, ex art. 178 quarto comma stessa legge, l'adesione successiva, ma soltanto in relazione al credito risultante dalla delibazione sommaria effettuata dal giudice delegato ai fini dell'ammissione provvisoria. Ne consegue che il creditore ammesso come chirografario per l'intero suo credito ha piena legittimazione, anche se si ritenga invece creditore in tutto o in parte privilegiato, ad esprimere la sua adesione, che andrà comunque considerata relativa all'intero ammontare del credito riconosciutogli e provvisoriamente ammesso, senza che spieghi influenza né l'eventuale dichiarazione di limitare il proprio voto alla sola parte di credito da lui ritenuto chirografario, né l'eventuale rinuncia parziale alla prelazione, ove egli ritenga il proprio credito tout court privilegiato.

Cass. civ. n. 6715/2000

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l'adesione successiva (art. 178, comma quarto, l. fall.) soltanto qualora nella suddetta adunanza sia stata conseguita la maggioranza numerica dei votanti. (Nella specie, in presenza di contestazioni del proponente rispetto al computo dei voti, il giudice delegato aveva dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza — riservandosi di riferirne al collegio — e della possibilità per altri creditori di far pervenire in cancelleria adesioni «delle quali si potrà eventualmente tenere conto»; la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto irrilevante tale precisazione, in quanto mera menzione di una possibilità astratta destinata a tradursi in concreto nel solo caso in cui il tribunale avesse deciso sulle contestazioni difformemente dal G.D.).

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