Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti (1).
Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.
I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale (3). Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.
Note
(1)
L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(2)
Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha sancito l'obbligo di comunicazione agli assenti, prima non sussistente.
Va notato che il giudice ha piena discrezionalità nel decidere se rinviare a successiva udienza il compimento delle operazioni.
(3)
Comma sostituito prima dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007; successivamente dall'articolo 33, comma 1, lettera d-bis), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012; da ultimo, dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni,dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132; la cui applicazione è regolata dall'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto.
Prima della modifica del 2007 la norma prevedeva:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti".
Con la modifica del 2007:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti".
Poi con il D.L. 83/2012:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale".
Infine, è intervenuta la modifica con il D.L. 27 giugno 2015 n. 83:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma oper lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura delverbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale."
Il legislatore del 2015 ha soppresso il meccanismo del silenzio-assenso, introdotto con la modifica del 2012, intendendo, nondimeno, creare una «finestra di recupero» dei consensi.