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Articolo 178 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Adesioni alla proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 178 Legge fallimentare

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti (1).

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione (2) agli assenti.

I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale (3). Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.

Note

(1) L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(2) Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha sancito l'obbligo di comunicazione agli assenti, prima non sussistente.
Va notato che il giudice ha piena discrezionalità nel decidere se rinviare a successiva udienza il compimento delle operazioni.
(3) Comma sostituito prima dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007; successivamente dall'articolo 33, comma 1, lettera d-bis), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012; da ultimo, dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni,dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132; la cui applicazione è regolata dall'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto.
Prima della modifica del 2007 la norma prevedeva:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti".
Con la modifica del 2007:
"Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti".
Poi con il D.L. 83/2012:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale".
Infine, è intervenuta la modifica con il D.L. 27 giugno 2015 n. 83:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma oper lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura delverbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale."
Il legislatore del 2015 ha soppresso il meccanismo del silenzio-assenso, introdotto con la modifica del 2012, intendendo, nondimeno, creare una «finestra di recupero» dei consensi.

Ratio Legis

La norma, che disciplina l'attività di verbalizzazione del voto, è stata mutata dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134: in particolare, si è previsto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressione del voto da parte di un creditore.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

15 L’articolo 15 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo III, Capo IV della legge fallimentare.
La norma di cui all’articolo 178, quarto comma, del r.d. ha subito un’integrazione – da parte del comma 2 – al fine di chiarire in modo espresso, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che, ai fini del computo delle maggioranze, si debba tenere conto dei voti pervenuti nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale di adunanza dei creditori.

Massime relative all'art. 178 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13282/2000

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non abbiano partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. (sede preposta naturaliter alla risoluzione delle eventuali contestazioni) è consentita, ex art. 178 quarto comma stessa legge, l'adesione successiva, ma soltanto in relazione al credito risultante dalla delibazione sommaria effettuata dal giudice delegato ai fini dell'ammissione provvisoria. Ne consegue che il creditore ammesso come chirografario per l'intero suo credito ha piena legittimazione, anche se si ritenga invece creditore in tutto o in parte privilegiato, ad esprimere la sua adesione, che andrà comunque considerata relativa all'intero ammontare del credito riconosciutogli e provvisoriamente ammesso, senza che spieghi influenza né l'eventuale dichiarazione di limitare il proprio voto alla sola parte di credito da lui ritenuto chirografario, né l'eventuale rinuncia parziale alla prelazione, ove egli ritenga il proprio credito tout court privilegiato.

Cass. civ. n. 6715/2000

Nella procedura di concordato preventivo, ai creditori che non hanno partecipato all'adunanza prevista dagli artt. 174 ss. l. fall. per la deliberazione sulla proposta di concordato è consentita l'adesione successiva (art. 178, comma quarto, l. fall.) soltanto qualora nella suddetta adunanza sia stata conseguita la maggioranza numerica dei votanti. (Nella specie, in presenza di contestazioni del proponente rispetto al computo dei voti, il giudice delegato aveva dato atto del mancato raggiungimento della maggioranza — riservandosi di riferirne al collegio — e della possibilità per altri creditori di far pervenire in cancelleria adesioni «delle quali si potrà eventualmente tenere conto»; la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto irrilevante tale precisazione, in quanto mera menzione di una possibilità astratta destinata a tradursi in concreto nel solo caso in cui il tribunale avesse deciso sulle contestazioni difformemente dal G.D.).

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