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Articolo 174 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Adunanza dei creditori

Dispositivo dell'art. 174 Legge fallimentare

L'adunanza dei creditori (1) è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente (2). Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Note

(1) Sono ricompresi anche i creditori chirografari anteriori alla data del decreto di ammissione alla procedura; non è necessario che il credito sia già esigibile.
(2) La norma non prevede una sanzione in caso di assenza del debitore, ma la giurisprudenza vi ricollega la nullità del procedimento, dal momento che interpreta la condotta del debitore come intenzione di abbandonare o rinunciare alla proposta di concordato.

Massime relative all'art. 174 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 11431/1998

Il conferimento di una procura ai propri difensori da parte di lavoratori di un'impresa istante per il concordato preventivo mediante apposizione in calce ad una memoria illustrativa diretta al tribunale fallimentare, pur conservando, in astratto, piena validità, giusta disposto dell'art. 174 comma secondo l. fall., non esime il giudice dall'obbligo di interpretare il contenuto dell'atto alla luce del più generale coacervo delle vicende processuali ad esso afferenti, onde concludere, del tutto legittimamente, per la sua inidoneità al compimento di una serie di attività collegate alla fase processuale cui attiene, quando dette vicende si pongano in termini di possibile incompatibilità con l'attività concretamente svolta dai difensori. (Nella specie il giudice di merito, con decisione confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che la procura rilasciata ai difensori da parte di un gruppo di lavoratori di un'impresa istante per l'ammissione al concordato preventivo, benché ritualmente conferita — in calce ad una memoria illustrativa —, non legittimava i difensori stessi a partecipare all'adunanza dei creditori in nome dei loro clienti ed a concorrere alla formazione della volontà dell'assemblea esprimendo, in concreto, parere sfavorevole alla proposta di concordato, poiché dalla stessa memoria risultava che gli interessati si erano riservati di valutare l'opportunità di rinunciare al privilegio loro riconosciuto per poter esprimere la loro volontà in merito al concordato ed alla possibilità che, evitando il fallimento, potesse loro consentirsi il mantenimento del posto di lavoro con l'esercizio provvisorio, in tal modo esplicitando l'intenzione di non opporsi aprioristicamente al concordato stesso).

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