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Articolo 170 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Scritture contabili

Dispositivo dell'art. 170 Legge fallimentare

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri (1) sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Note

(1) Si intendono, tutte le scritture contabili. La norma utilizza volutamente un termine generico ("libri").

Ratio Legis

L'annotazione prevista dalla norma, per alcuni, serve a tenere separate la situazione patrimoniale precedente al concordato e quella successiva; per altri, costituirebbe una tutela dei creditori, consentendo di evitare una alterazione dei libri contabili.

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