Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
I libri (1) sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
Note
(1)
Si intendono, tutte le scritture contabili. La norma utilizza volutamente un termine generico ("libri").