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Articolo 126 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concordato nel caso di numerosi creditori

Dispositivo dell'art. 126 Legge fallimentare

(1) Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.

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