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Articolo 108 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Modalitą della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 108 bis Legge fallimentare

Articolo abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.]

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

7 L’articolo 7 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VI della legge fallimentare.
L’abrogazione dell’articolo 108-bis della legge fallimentare – recata dal comma 8 – è anch’essa conseguente alla modifica apportata al secondo comma dell’articolo precedente ed al mancato richiamo, nella nuova disciplina, delle disposizioni del codice di procedura civile relative al processo esecutivo.

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