Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti (1) che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (2).
Note
(1)
Si tratta sia dei pagamenti spontanei, sia di quelli eseguiti a seguito della decadenza dal beneficio del termine del debitore (art. 1186 del c.c.). E' irrilevante, insomma, il motivo che ha spinto al pagamento: esso è inefficace.
(2)
Il pagamento eseguito in quel periodo di tempo è considerato effettuato con "mezzi anormali".