Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 57 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obbligazioni contrattuali

Dispositivo dell'art. 57 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 57 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

D. V. chiede
mercoledģ 12/01/2022 - Lombardia
“Oggetto: Contratto di Comodato d’uso di beni mobili, stipulato con persona fisica residente in Paese non UE

E’ possibile a mia cognata in qualità di comodatario, che vive residente in Paese non UE, MA CON CODICE FISCALE ITALIANO e con C.C. valutario c/o banca italiana, dove tra l’altro per la banca risulta già da tempo domiciiliata nel mio alloggio (in affitto), sottoscrivere un contratto di comodato d’uso inderminato di beni mobili (registrato Ag.E.), che verrano goduti e mantenuti diligentemente efficienti, per i propri soggiorni in Italia (Covid 19 permettendo), nel mio appartamento?Resto in attesa di cortese riscontro, la cui rapidità verrà moltoapprezzata.
Con i migliori saluti.”
Consulenza legale i 18/01/2022
Al quesito posto va data senz’altro risposta positiva. Anche se non vengono specificati né il Paese di residenza della futura comodataria né la nazionalità di quest’ultima, il nostro ordinamento consente di stipulare contratti che presentino caratteri di “internazionalità”; per determinare la legge applicabile in tali casi occorre fare riferimento alla legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (la quale a sua volta, in tema di obbligazioni contrattuali, rimanda alle convenzioni internazionali vigenti in materia: art. 57 legge cit.).
Inoltre, sulla base dei criteri generalmente stabiliti dalle convenzioni internazionali, nel nostro caso il contratto di comodato (che sembra riferirsi ad un immobile: forse per una svista nel testo si parla di “beni mobili”) ben potrà essere regolato dalla legge italiana (artt. 1803 e ss. c.c.).