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Articolo 21 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Sanzioni - Imposta suppletiva Soggetti obbligati al pagamento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 21 Riordino della finanza degli enti territoriali

Articolo abrogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[1. Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

2. L'imposta suppletiva e la eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.

3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.]

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