Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 20 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Istituzione dell'imposta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 20 Riordino della finanza degli enti territoriali

Articolo abrogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[1. È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.

2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.]

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!