[1. È istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta è dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalità e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalità. Il gettito è attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro.
2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che è incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.]