Che cosa significa "Custode del pegno"?
Soggetto preposto a ricevere la consegna della cosa mobile data in pegno. Custode potrà essere sia il creditore, che un terzo indicato dalle parti ex art. 2786 del c.c.; oppure, la cosa può essere in custodia entrambi, creditore e debitore, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.