Agli acquirenti di fondi rustici ai termini del precedente titolo 1, sono estese le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 451, e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli atti, ai titoli, alle formalità e a quant'altro concerne le operazioni di mutuo e di prestito agevolato, sono estese - in quanto non contrastanti con le norme recate dalla presente legge - le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 12 che sono considerati, a tutti gli effetti, attività di formazione di proprietà contadina.
Nessuna imposta o tassa è dovuta per gli atti posti in essere ai fini dell'applicazione del precedente articolo 8.