Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.