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Articolo 21 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Sanzioni accessorie

Dispositivo dell'art. 21 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

  1. a) l'interdizione, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2. b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
  3. c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  4. d) la sospensione, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c)(1).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale(1).

Note

(1) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".

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