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Articolo 1 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Oggetto

Dispositivo dell'art. 1 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

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M. I. chiede
lunedģ 04/03/2024
“Sono piu di 10 anni che non ho dichiarato i redditi (730) di mia madre, pensionata, percepisce la riversibilita' ed anche pensione estero, tra le due pensioni arriva ad una massima di 1,300 euro al mese, proprietaria di immobile 124metri quadri.
A cosa andrebbe incontro se volesse risanare,? quali sono le sanzioni?
Premetto che non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione da parte dell'agenzia dell'entrate. Ma conoscendo la mia fortuna, vorrei prepararmi per il peggio, purtroppo a causa della mia trascuratezza ed ignoranza.
Vi ringrazio in anticipo.”
Consulenza legale i 08/03/2024
Prima di parlare dell’aspetto sanzionatorio, sarebbe necessario verificare se i redditi esteri della madre siano soggetti a tassazione in Italia o meno. Solo qualora gli stessi siano tassabili in Italia, quindi alla presenza di più redditi prodotti, diventa obbligatoria la presentazione della Dichiarazione dei Redditi.
Sarebbe poi necessario verificare la presenza di eventuali annualità già prescritte, per le quali l’Agenzia delle Entrate non può più pretendere l’eventuale imposta dovuta con relativi interessi e sanzioni.

Qualora ci si trovasse nella situazione in cui la presentazione della dichiarazione fosse stata obbligatoria, la mancata trasmissione darebbe origine alla fattispecie della “omessa dichiarazione”.
La sanzione prevista nei casi di omessa presentazione della dichiarazione va dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 250,00. L’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede poi che se non sono dovute imposte, la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro. La base su cui viene calcolata la sanzione, come indicato nella Circolare Ministeriale n.23/99, è costituita “dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti”. Nel caso in cui l’omessa dichiarazione includa anche redditi prodotti all’estero, le sanzioni calcolate su tali redditi sono aumentate di un terzo.
Si ricorda inoltre che l’omessa dichiarazione ha anche effetto penale, quando l’imposta evasa è superiore ad euro 50.000,00.

Qualora si desiderasse sanare la posizione, infine, bisognerebbe inviare le dichiarazioni omesse tardivamente, versare le eventuali imposte da esse derivanti con sanzioni ed interessi.