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Articolo 46 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]

Delega ad altro concessionario

Dispositivo dell'art. 46 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il concessionario cui č stato consegnato il ruolo, se l'attivitā di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puō riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo č eseguito al delegato.

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