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Articolo 45 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]

Riscossione coattiva

Dispositivo dell'art. 45 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.

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