1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede(1).
Note
(1)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110.