(1)Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Note
(1)
Il D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) l'introduzione dell'art. 60 bis a decorrere dal 31 ottobre 2025. Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.





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