(1)Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.
Note
(1)
Il D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) l'introduzione dell'art. 60 bis a decorrere dal 31 ottobre 2025.