[1. Il difensore che non č iscritto nell'albo del circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui č in corso il procedimento deve comunicare il proprio domicilio quando questo non risulta giā dagli atti.
2. Nel corso delle indagini preliminari, ai fini delle notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno domicilio nel circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui č in corso il procedimento, devono eleggere domicilio nel medesimo circondario entro cinque giorni dalla nomina.
3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione o l'elezione di domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autoritā giudiziaria procedente dispone che la notificazione degli avvisi sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine forense.]