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Articolo 58 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente

Dispositivo dell'art. 58 Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.

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