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Articolo 50 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Dispositivo dell'art. 50 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.

Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.

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