[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.
A richiesta del cancelliere la nota č resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.
La nota ed il decreto di esecutorietā sono notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi č ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice.]