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Articolo 43 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 43 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dalla L. 2 dicembre 1991, n. 399.

[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.

A richiesta del cancelliere la nota č resa esecutiva dal capo dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 642 del codice.

La nota ed il decreto di esecutorietā sono notificati all'obbligato a norma dell'articolo 643 del codice. Contro di essi č ammessa, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione, opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti del codice.]

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