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Articolo 42 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Prelievi dalla somma depositata

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 42 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell'articolo 38, detratte le erogazioni fatte.

I rimborsi dei residui delle somme depositate sono fatti direttamente dal cancelliere a chi ha eseguito il deposito nei cinque giorni successivi al provvedimento che chiude il procedimento, anche mediante assegno postale.

Tutti gli assegni postali debbono essere firmati dal capo della cancelleria e dal capo dell'ufficio giudiziario.

Il cancelliere deve tenere costantemente aggiornato un elenco dei depositi totalmente o parzialmente in vita.]

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